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Legge 344/97

Legge 8 ottobre 1997, n. 344

"Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazionedegli interventi e dell'occupazione in campo ambientale"


pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 1997



Art. 1.
(Sviluppo della progettazione di interventi ambientali e promozione di figure professionali)

1. Al fine di migliorare, incrementare e adeguare agli standardeuropei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori praticheambientali la progettazione in campo ambientale, il Ministerodell'ambiente, nell'ambito delle proprie competenze, promuoveiniziative di supporto alle azioni in tale settore delleamministrazioni pubbliche, in modo da aumentare l'efficienza deirelativi interventi, anche sotto il profilo della capacità diutilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unioneeuropea. Tale attività è promossa e organizzata di intesa con leregioni interessate e sentiti, ove necessario, gli altri Ministericompetenti.

2. Al fine di garantire migliori pratiche ambientali con adeguatilivelli professionali nella realizzazione e nella gestione diinterventi ambientali prioritari, nel caso in cui siano necessariespecifiche competenze non reperibili nelle figure professionalidisponibili, il Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, promuove e realizza, in collaborazionecon le amministrazioni pubbliche ed i soggetti privati interessati,corsi di formazione finalizzati al conseguimento delle necessarieprofessionalità. I progetti formativi saranno finanziati anche medianteutilizzo delle risorse già previste per tali attività dall'Unioneeuropea e di quelle regionali.

3. Il Ministero dell'ambiente promuove, in collaborazione con leamministrazioni interessate e in particolare con i Ministeri dellapubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica etecnologica, obiettivi e attività di educazione, di formazione anche dilivello universitario e di ricerca scientifica, finalizzate allapreparazione e al riconoscimento di profili professionali persviluppare e qualificare l'occupazione in campo ambientale.

4. Per le azioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo ilMinistero dell'ambiente si avvale dell'Agenzia nazionale per laprotezione dell'ambiente (ANPA), della Commissione tecnico-scientificadi cui all'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, epuò stipulare apposite convenzioni con università, enti di ricerca,istituti speciali, enti pubblici e soggetti privati professionalmentericonosciuti e con le regioni interessate.

5. Per la realizzazione delle azioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 èautorizzata la spesa di lire 13.800 milioni a decorrere dall'anno 1997.

Art. 2.
(Promozione delle tecnologie pulite e dello sviluppo della sostenibilità urbana)

1. Il Ministro dell'ambiente assegna annualmente ipremi per lo sviluppo delle tecnologie pulite in relazione ai processie prodotti industriali, la sostenibilità ambientale delle aree urbane,la riduzione ed il recupero dei rifiuti, anche al fine di rafforzare edindirizzare la diffusione di interventi innovativi in aree urbane perla gestione sostenibile e consapevole di ambiti territorialiparticolarmente degradati, ivi comprese le azioni per le città amichedell'infanzia. Gli interventi relativi alle aree urbane dovrannosvilupparsi seguendo i princìpi del «Piano d'azione di Lisbona»,approvato da rappresentanti delle città d'Europa a Lisbona l'8 ottobre1996 a conclusione dei lavori della Seconda Conferenza europea sullecittà sostenibili. L'assegnazione dei premi di cui al primo periodo èriservata per i due terzi alle piccole e medie imprese.

2. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto da emanare entro 120giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite lecompetenti Commissioni parlamentari, definisce i criteri perl'individuazione dei premi di cui al comma 1 nonchè le modalitàprocedurali per lo svolgimento dei relativi concorsi.

3. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, il Ministerodell'ambiente può avvalersi del supporto tecnico dell'ANPA, dei comuni,delle aziende pubbliche di servizi o di loro organismi associativi.

4. Per la realizzazione delle azioni di cui al comma 1 è autorizzata laspesa di lire 6.000 milioni per gli anni 1997, 1998 e 1999.

Art. 3.
(Informazione, educazione ambientalee sensibilizzazione)

1. Per il proseguimento ed il potenziamento delle attività dieducazione, informazione e sensibilizzazione ambientale, ancheattraverso l'organizzazione di specifiche campagne, la predisposizionee la diffusione della relazione sullo stato dell'ambiente, lo sviluppodi strumenti informatici per le attività di informazione ed educazioneambientale, è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni per l'anno1997 e di lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Unaquota della somma di cui al periodo precedente, pari a lire 300 milioniper ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, è destinata ai programmi dicooperazione regionale, finalizzati a sviluppare azioni di educazione esensibilizzazione nel bacino del Mediterraneo, cofinanziati dall'Unioneeuropea.

Art. 4.
(Interventi per la conservazionedella natura)

1. Sono istituiti a decorrere dall'anno 1998 con decretodel Presidente della Repubblica, su proposta del Ministrodell'ambiente, sentite le regioni interessate e previa consultazionedei comuni e delle province interessati, i seguenti parchi nazionali:
a) Cinque Terre;
b) Sila;
c) Asinara.

2. Nelle aree dell'Appennino di significativo o rilevante interessenaturalistico e ambientale, comprese nei territori delle province diReggio Emilia, Parma e Massa Carrara, previa verifica del consenso deicomuni e delle province interessati, previa perimetrazione eindividuazione della denominazione stabilite, su proposta del Ministrodell'ambiente, di intesa con le regioni interessate, è istituito unparco nazionale; con la medesima procedura si provvede ad eventualiallargamenti del territorio del parco ad aree contermini.

3. All'articolo 34, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
«l-bis) costa teatina».

4. All'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee) è aggiunta la seguente:
«ee-bis) Parco marino "Torre del Cerrano"».

5. Il Ministro dell'ambiente entro il 30 giugno 1998 provvede, sentitila regione e gli enti locali competenti, all'istruttoria tecnicanecessaria per avviare l'istituzione dei parchi di cui ai commi 3 e 4.

6. All'Ente parco nazionale della Sila sarà affidata la gestione deiterritori attualmente ricadenti nel parco nazionale della Calabria, conesclusione di quelli facenti parte del parco nazionale dell'Aspromonte,nonchè la gestione di altre aree di interesse naturalistico definitedal decreto istitutivo del parco stesso.

7. All'Ente parco dell'Asinara sarà affidata la gestione del territoriodell'omonima isola. Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 34 dellalegge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: «, Gennargentu e dell'isoladell'Asinara» sono sostituite dalle seguenti: «e del Gennargentu».

8. Per i parchi nazionali di cui al comma 1, il Ministro dell'ambienteprocede, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dal 1o gennaio 1998.

9. Per l'istituzione dei parchi di cui ai commi 1 e 2, è autorizzato untetto massimo di spesa rispettivamente di lire 2.000 milioni per l'anno1998 e di lire 6.000 milioni a partire dall'anno 1999.

10. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2, 6, 7, 8 e 9si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero deltesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando quanto a lire 2.000milioni per l'anno 1998 l'accantonamento relativo al Ministerodell'ambiente e quanto a lire 6.000 milioni per l'anno 1999l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

11. Per la realizzazione di interventi nel campo della conservazionedella natura previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, finalizzatiall'istituzione e al funzionamento di parchi nazionali e di areemarine, alla predisposizione dell'inventario nazionale delle risorsenaturali, della carta ecopedologica e delle linee fondamentali diassetto del territorio, ed all'organizzazione della prima conferenzanazionale sulle aree protette, nonchè per l'attivazione di centri diaccoglienza di animali pericolosi di cui alla legge 7 febbraio 1992, n.150, è autorizzata la spesa di lire 20.200 milioni per l'anno 1997, dilire 8.600 milioni per l'anno 1998 e di lire 7.100 milioni a decorreredall'anno 1999.

12. Per consentire lo sviluppo e il supporto all'attività dei parchi,la segreteria tecnica per le aree protette di cui all'articolo 3, comma9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aumentata di venti unità diesperti, di cui dieci con competenze giuridico-amministrative e diecicon competenze tecnico-scientifiche, ed è autorizzata la spesaoccorrente, valutata in lire 1.200 milioni per l'anno 1997 e lire 1.800milioni a decorrere dall'anno 1998.

Art. 5.
(Attuazione di convenzioni internazionali e altri interventi in campo ambientale)

1. Per la realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione diconvenzioni internazionali e relativi piani di azione nazionali incampo ambientale, all'attuazione degli adempimenti di cui alla leggequadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447, allosvolgimento del servizio di prevenzione degli inquinamenti di cuiall'articolo 9 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito,con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è autorizzatala spesa di lire 6.684 milioni per l'anno 1997 e di lire 2.474 milioniper gli anni 1998 e 1999.

2. Per la realizzazione degli interventi finalizzati al funzionamentodel Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, di cui al decreto-legge 6luglio 1993, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 9agosto 1993, n. 294, è autorizzata la spesa di lire 1.760 milioni adecorrere dal 1997. Le somme riscosse a titolo di diritti diutilizzazione di cui agli articoli 10 e 14 del decreto del Ministrodell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, sono acquisite al bilancio delloStato. Per l'attivazione del sistema di coordinamento e di controllo dicui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 360,come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96,convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, èautorizzata la spesa di lire 600 milioni per il 1997 e di lire 1.400milioni a decorrere dal 1998. Per l'attuazione di quanto previsto daldecreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62, limitatamente ai compiti distudio, ricerca, sperimentazione delle opere volte alla salvaguardia diVenezia e della sua laguna, nonchè di raccolta e di elaborazione deidati per una corretta informazione al pubblico, anche attraversol'apertura di uno sportello per il cittadino, l'ufficio preposto alcoordinamento di cui al comma 3 dell'articolo 2 della citata legge n.360 del 1991, come sostituito dal predetto articolo 6 del decreto-leggen. 96 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 206 del1995, è autorizzato alla spesa nel limite massimo di lire 400 milioni adecorrere dal 1997.

3. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministrodell'industria, del commercio e dell'artigianato, istituisce un sistemadi assegnazione di un marchio nazionale per la qualità ecologica,assicurando la complementarietà tra tale sistema ed il sistemacomunitario. Tale funzione è attribuita al Comitato per l'Ecolabel el'Ecoaudit senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

4. Al fine di consentire l'installazione ai valichi di frontiera disistemi per la rilevazione della radioattività dei metalli importati dicui all'articolo 10 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321,convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, èautorizzato lo stanziamento per un importo pari a lire 5.000 milioni avalere sulle disponibilità dell'apposita sezione del Fondo di cuiall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, intendendosicorrispondentemente ridotto lo stanziamento destinato agli interventidi cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 20 giugno1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994,n. 481.

5. All'articolo 4, primo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979,dopo le parole: «si provvederà mediante la costruzione o l'acquisto»sono inserite le seguenti: «o il noleggio».

6. Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è abrogato.

Art. 6.
(Ampliamento della pianta organica)

1. Al fine di migliorare la funzionalità del Ministero dell'ambiente ladotazione organica dello stesso è rideterminata in novecento unitàsecondo la tabella allegata alla presente legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su propostadel Ministro dell'ambiente formulata di intesa con il Ministro deltesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sono determinati iprofili professionali.

3. Alla copertura dei posti previsti dal comma 1 e determinati ai sensidel comma 2 si provvede prioritariamente mediante ricorso alleprocedure di mobilità da espletare entro quattro mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge.

4. Alla copertura dei posti determinati ai sensi del comma 2 e noncoperti con le procedure di cui al comma 3 si provvede anche in derogaall'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con leseguenti modalità:
a) il 40 per cento dei posti aggiuntivi, determinati dalla differenzafra il numero di personale in ruolo alla data del 30 maggio 1997 e lanuova dotazione organica di cui al comma 1 del presente articolo,previsti per le qualifiche funzionali VI, VII, VIII e IX è copertoattraverso il passaggio del personale già inquadrato nelle qualificheimmediatamente inferiori, previo corso di riqualificazioneprofessionale, da effettuare con le modalità richiamate dall'articolo12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e conaccertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire;
b) i posti resi disponibili, a seguito dell'espletamento delleprocedure previste dal comma 3, nelle qualifiche funzionali V, VI, VIIe VIII, sono coperti mediante mobilità del personale già dipendente daaltre amministrazioni dello Stato, prioritariamente con l'inserimentonei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione edattualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente, previaverifica dei requisiti richiesti. Per il personale già inquadratosaranno predisposti corsi di riqualificazione professionale secondo leesigenze e le funzioni attribuite presso i servizi del Ministero daespletare con le modalità richiamate dall'articolo 12, comma 1, letteras), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
c) i rimanenti posti disponibili nelle qualifiche funzionali fino alraggiungimento della nuova dotazione organica sono coperti medianteinserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti inliquidazione attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambienteper le qualifiche funzionali II, III, IV, V e VI e mediante procedureconcorsuali per le qualifiche funzionali VII, VIII e IX;
d) i due posti aggiuntivi nella qualifica di dirigente generale vengonocoperti mediante contratto di durata quinquennale ai sensidell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, nei confronti di esperti particolarmente qualificati in materieattinenti alle funzioni da svolgere, anche appartenenti alle categorieindicate al comma 1 del citato articolo 21;
e) i posti aggiuntivi nella qualifica di dirigente vengono coperti:
1) mediante inquadramento di dirigenti di enti pubblici territoriali edi aziende sanitarie locali in servizio presso il Ministerodell'ambiente e preposti con atto formale ad uffici di livellodirigenziale alla data del 31 dicembre 1996. L'inquadramento avviene, adomanda, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, con provvedimento del Ministro dell'ambiente, consalvezza degli effetti economici, giuridici, dell'anzianità e dellaqualifica;
2) mediante procedure concorsuali, estendendo alle qualifiche relativealle professionalità amministrative quanto disposto dal comma 1, ultimoperiodo, dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e mantenendo per la percentuale dei posti da riservare al personaledipendente del Ministero dell'ambiente le modalità di cui all'articolo19, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21aprile 1994, n. 439;
f) le unità di personale proveniente dagli enti posti in liquidazione eattualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente noninquadrate secondo le procedure previste dalle lettere b) e c) delpresente comma alla data del 30 novembre 1998, sono poste in ruolo inbase alle disponibilità di organico e secondo la qualifica funzionaleposseduta presso l'ANPA.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesaoccorrente, valutata in lire 4.000 milioni per l'anno 1997, in lire10.200 milioni per l'anno 1998 ed in lire 19.110 milioni a decorreredall'anno 1999.

Art. 7.
(Programma stralcio di tutela ambientale)

1. Per l'attuazione del programma stralcio di tutela ambientale di cuiall'articolo 2, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, èautorizzata la spesa di lire 65.690 milioni per l'anno 1997, lire130.000 milioni per l'anno 1998 e lire 130.000 milioni per l'anno 1999.

2. Il programma stralcio di cui al comma 1 è costituito da progettistrategici di interesse nazionale nei settori con più alto valoreaggiunto e più elevata ricaduta occupazionale. Tali progetti sono, diregola, opportunamente coordinati con gli interventi di competenzaregionale, con particolare riferimento a quelli relativi a settori ematerie oggetto di finanziamento comunitario.

3. Ai fini della predisposizione del programma stralcio e dellaredazione dei progetti di cui ai commi 1 e 2, il Ministro dell'ambientepuò, altresì, avvalersi di convenzioni con università, enti di ricerca,istituti specializzati o loro consorzi ai sensi delle vigentidisposizioni.

4. Nell'ambito del programma stralcio di cui al presente articolo, sonoindividuati gli accordi ed i contratti di programma stipulati secondole modalità di cui all'articolo 25, commi 1, 2 e 3, del decretolegislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonchè gli incentivi ivi previsti,le risorse allo scopo destinate e le relative modalità di stipulazionee concessione.

Art. 8.
(Modifiche al decreto-leggen. 67 del 1997)

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sonoapportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentitoil Comitato permanente per le politiche agro-alimentari,» sonosostituite dalle seguenti: «per le politiche agricole, d'intesa con laConferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano,»;
b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Primadell'autorizzazione alla contrazione del mutuo il Ministero per lepolitiche agricole accerta che le opere siano state approvate ai sensidelle leggi vigenti, ivi compresa la procedura di valutazione diimpatto ambientale se prevista; accerta altresì che le regioniinteressate abbiano preventivamente attestato la loro utilità,compatibilità ambientale, efficacia e fattibilità tecnico-economica.»;
c) nel penultimo e nell'ultimo periodo, le parole: «delle risorseagricole, alimentari e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «perle politiche agricole».

2. All'articolo 6 del citato decreto-legge n. 67 del 1997, convertito,con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997 il comma 1 è sostituitodai seguenti:
«1. Le risorse derivanti dall'esercizio del potere di revoca previstodal comma 104 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, lerisorse assegnate dal CIPE per il finanziamento di progetti diprotezione e risanamento ambientale nel settore delle acque a valeresui fondi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341,le ulteriori risorse attribuite al Ministero dell'ambiente in sede diriprogrammazione delle risorse disponibili nell'ambito del quadrocomunitario di sostegno, nonchè i proventi derivanti dall'applicazionedell'articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sonodestinati alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti daun piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemidi collettamento e depurazione delle acque reflue urbane, tenendo contodella direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991,concernente il trattamento delle acque reflue urbane, adottato condecreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano.
1-bis. Nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della leggedi conversione del presente decreto, non sia stata definital'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, gli ambititerritoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994,n. 36, coincidono con il territorio della provincia. Sentite leautorità di bacino, le regioni possono, con propria legge, definire unadiversa delimitazione territoriale degli ambiti».

3. Il decreto di cui al capoverso 1 del comma 2 è emanato entro trentagiorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'articolo 6 del citato decreto-legge n. 67 del 1997, convertito,con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997 il comma 2 è sostituitodal seguente:
«2. Le risorse nazionali di cui al comma 1, eccettuate quelle riscossea titolo di canone o tariffa, sono assegnate, anche in deroga allefinalità previste per dette risorse dalle rispettive disposizioninormative, su appositi capitoli di spesa del bilancio del Ministerodell'ambiente, anche di nuova istituzione. Per le risorse giàtrasferite alle regioni, il Ministro dell'ambiente ne autorizza laspesa in relazione alle opere ed agli interventi previsti dal piano dicui al comma 1. Il Ministero del bilancio e della programmazioneeconomica, su proposta del Ministero dell'ambiente, provvede arichiedere all'Unione europea le modifiche dei programmi operativieventualmente occorrenti».

5. All'articolo 6 del citato decreto-legge n. 67 del 1997, convertito,con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997, il comma 4 è sostituitodal seguente:
«4. Alle opere ed agli interventi di cui al comma 1, già appaltati oaffidati in concessione o già oggetto di progettazione almenopreliminare se compresi in piani regionali di risanamento delle acque,e che risultino sospesi per qualsiasi motivo alla data di entrata invigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui aicommi 2 e seguenti dell'articolo 13 del presente decreto, intendendosisostituito all'elenco di cui al comma 1 dello stesso articolo il pianostraordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi dicollettamento e depurazione delle acque reflue. Entro il termine disessanta giorni dal collaudo per ciascuna opera, la provincia, o l'enteresponsabile dell'organizzazione territoriale del servizio idricointegrato qualora costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 5gennaio 1994, n. 36, individua il gestore definitivo. Decorsoinutilmente tale termine, il Ministro dell'ambiente, di concerto con ilMinistro dei lavori pubblici, può individuare un gestore provvisorio alquale affidare, per un termine non superiore a diciotto mesi, ilcompito di provvedere all'entrata in esercizio dell'impianto. A talfine il gestore definitivo ovvero quello provvisoriamente indicato puòutilizzare, a titolo di anticipazioni, l'eventuale quota residua dellerisorse destinate dal piano al predetto intervento, nonchè le risorsederivanti da canoni o tariffe in materia di fognatura e depurazione,ove previsti».

Art. 9.
(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 1a 6, ad eccezione dell'articolo 4, comma 9, pari a lire 62.144 milioniper l'anno 1997, a lire 53.434 milioni per l'anno 1998 e a lire 60.844milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzionedello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999,al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro perl'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamentorelativo al Ministero dell'ambiente.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, pari a lire65.690 milioni per l'anno 1997, a lire 130.000 milioni per l'anno 1998e a lire 130.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediantecorrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini delbilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato diprevisione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopoutilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

3. Per le finalità della presente legge sono altresì destinate lerisorse derivanti dai finanziamenti dell'Unione europea perl'attuazione di interventi di politica comunitaria in materiaambientale, con riferimento al periodo di programmazione 1994-1999.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quellodella sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana.

Si omette il testo della tabella allegata
 

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