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Regolamento Sanzioni Amministrative

Regolamento Sanzioni Amministrative Relative al Regolamento per lo Svolgimento della Fruizione del Parco Nazionale dell’Asinara e per il Rilascio delle Concessioni

Deliberazione n° 19 del Consiglio direttivo del 9 maggio 2006.

Premesso che l'art. 30, secondo comma, della Legge n. 394 del 1991, dispone che: "la violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,82 ad € 1.032,91
Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta";
Considerato che appare, quindi, necessario provvedere a disciplinare il procedimento per la irrogazione delle sanzioni amministrative nei modi previsti dalla legge n. 689 del 1981, previa individuazione delle fattispecie da sanzionare, nonché dei soggetti abilitati a contestare le infrazioni;
Considerate le sanzioni amministrative previste dal Regolamento per lo Svolgimento della Fruizione del Parco Nazionale dell’Asinara e per il Rilascio delle Concessioni
Fatto salvo quanto disposto dall'Ente Parco con apposite deliberazioni e/o provvedimenti, si adotta il seguente Regolamento.
Art. 1 - Fattispecie sanzionate - 1. La violazione delle disposizioni contenute nel Regolamento per lo Svolgimento della Fruizione del Parco Nazionale dell’Asinara e per il Rilascio delle Concessioni, in quanto violazioni dei provvedimenti emanati dall'Ente Parco nell'esercizio delle titolarità di cui alla Legge n. 394/91, D.P.R. del 22/7/96 e D.M. del 19/12/1997, sono considerate sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 30, secondo comma della legge n. 394 del 1991 e sono punite, ai sensi della legge n. 689 del 1981, con la seguente sanzione :
a)Sanzione base: da € 100,00 a € 200,00, applicabile nel caso in cui il soggetto commette per la prima volta una violazione al regolamento per lo svolgimento della fruizione del Parco
b)Recidiva: nel caso in cui il soggetto commette per la seconda volta una violazione al regolamento per lo svolgimento della fruizione del Parco, la sanzione prevista sarà pari al doppio della sanzione inflitta per la prima volta
c)Recidiva reiterata: nel caso in cui il soggetto commette più volte, e comunque in numero superiore a due, violazioni al regolamento per lo svolgimento della fruizione del Parco, la sanzione prevista sarà pari al quadruplo della sanzione inflitta per la seconda volta;
d) in tale caso si applica altresì la sanzione accessoria della revoca della concessione.

Art. 2 - Elemento soggettivo - 1. Nelle violazioni cui sono applicabili le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
2. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.
Art. 3 - Cause di esclusione della responsabilità - 1. Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
2. Se la violazione è commessa per ordine dell'Autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.
Art. 4 - Concorso di persone - 1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.
Art. 5 - Solidarietà - 1. Il proprietario e/o il concessionario della cosa che serva o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.
Art. 6 - Non trasmissibilità dell'obbligazione - 1. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.
Art. 7 - Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative - 1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, con la sanzione prevista all’art. 1, lett. C)
Art. 8 - Comportamento recidivo - Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi esplica un comportamento recidivo soggiace alla sanzione prevista per la violazione, aumentata sino al doppio, con la sanzione prevista all’art. 1, lett. B)
Art. 9 - Atti di accertamento - 1. Gli organi addetti al controllo dell'osservanza delle disposizioni, per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, ed all'accertamento delle relative sanzioni, sono il Direttore del Ente Parco Nazionale dell’Asinara ed, ove possibile, il personale del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo della Guardia Costiera, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e delle altre forze di Polizia dello Stato.
2. I soggetti di cui al primo comma possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e richiedere idonea documentazione comprovante eventuali cause di esclusione della responsabilità.
4. Il Direttore, per l'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, può procedere anche con l’ausilio degli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni, previa autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria
Art. 10 - Contestazione e notificazione - 1. La violazione di cui all’art. 1, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Art. 11 - Ordinanza - ingiunzione - Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'Ente Parco scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti.
L'Ente Parco, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza presidenziale motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente, altrimenti il Direttore emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.
Il pagamento è effettuato all'ufficio indicato nella ordinanza - ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dal presente Regolamento; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, all’Ente Parco.
L'ordinanza - ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizioni ai sensi della legge n. 689 del 1981, o, nel caso in cui venga proposta opposizione, dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha rigettato l'opposizione stessa, ovvero dopo che l'ordinanza con la quale venga dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto sia diventata inoppugnabile o ancora, dopo che venga dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso queste ultime.
Art. 12 - Pagamento rateale della sanzione pecuniaria - 1. Il Direttore dell'Ente Parco può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagati in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore ad € 50,00. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
2. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato ai sensi del comma precedente, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.
3. Il pagamento della sanzione avviene secondo le indicazioni fornite dall'Ente Parco.
Art. 13 - Esecuzione forzata - 1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, il Direttore dell'Ente Parco procede alla riscossione delle somme dovute, avvalendosi degli istituti previsti dal codice di procedura civile, ovvero in base ad un servizio di esattoria da istituirsi.
2. In caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.
Art. 14 - Prescrizione - 1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nel presente Regolamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
2. L'interruzione della prescrizione è regolata dal codice civile.
Art. 15 - Rinvio - 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dettate dalla legge n. 689 del 1981 ed alle altre normative vigenti.

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