art. 12 del Regolamento del Parco
Qui di seguito vengono riportate le regole per l’introduzione di cani, gatti e altri animali da compagnia. Fino a nuova comunicazione per la stagione 2020 non è consentito introdurre cani, gatti e altri animali nell'Isola dell'Asinara se non nei casi specificati nell'art. 12 del regolamento del Parco.
Oltre alla legislazione che riportiamo in questa pagina, ricordiamo che esistono delle motivazioni del divieto di ingresso degli animali domestici nei Parchi Naturali e i più importanti sono riportati di seguito:
1) Problemi sanitari, come trasmissione di malattie parassitarie e infettive trasmissibili alla fauna selvatica. Gli animali domestici sono ospiti definitivi o intermedi di molte malattie, nocive sia per gli animali erbivori che per i carnivori. Gli animali selvatici, a differenza degli animali da compagnia e da affezione, non possono ricevere le necessarie cure per tutte le patologie che li colpiscono. I cani in particolare possono trasmettere malattie molto contagiose, come il cimurro, la Leptospirosi, la rogna, le parassitosi intestinali con possibili zoonosi (malattie trasmissibili all'uomo).
2) Disturbi diretti all'ecosistema: la presenza del cane sul territorio, sfuggito al controllo del proprietario e il conseguente contatto diretto del primo con gli animali selvatici (mufloni, lepri, asini, ibridi di cinghiale, uccelli stanziali e in nidificazione, piccoli rettili e roditori) può dar luogo a predazione (inseguimento, predazione e ferimento).
3) Disturbi indiretti: dovuti dalla presenza di tracce solido-liquide, lasciate dal cane (feci e urine), che determina pericoli olfattivi per gli animali selvatici. Gli animali selvatici riconoscono tali tracce olfattive come quelle di un predatore, creando stress e disturbo nelle popolazioni presenti sull'Isola.
4) Infine, i Parchi Nazionali sono luoghi deputati alla conservazione della natura dove il disturbo alle specie animali è vietato per legge dello Stato e l'accettazione consapevole del rispetto della Natura è un principio che il visitatore deve acquisire. Bisogna ricordare che quando si transita in un Area Protetta, entriamo in un contesto in cui gli animali timidi ed elusivi solo dopo l'allontanamento dell'estraneo e in particolare del predatore, tornano a vivere normalmente.
Si prega di dare informazione e diffusione di quanto riportato e Si ringrazia per la collaborazione.
Riferimenti normativi.
a) il Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2002 – Istituzione del Parco Nazionale dell’Asinara e dell’Ente Parco - allegato A “Disciplina di tutela del Parco Nazionale dell’Asinara” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 298 del 20 Dicembre 2002 all’art. 3 Divieti generali nel territorio del Parco nazionale comma c), cita testualmente: è vietato l’introduzione in ambiente naturale di specie vegetali o animali estranei alla flora e alla fauna autoctona;
b) il D.M. del M.A.T.T.M. n.156 del 29.07.2015 “Regolamento del Parco Nazionale dell'Asinara”
art.12 "Introduzione cani e gatti e altri animali da compagnia".
1. Nelle zone A, B e C e' vietato introdurre cani, gatti e altri animali da compagnia.
2. L'accesso ai cani, ai gatti e ad altri animali da compagnia e' consentito solo dai moli di Cala Reale e Cala d'Oliva.
3. Nelle Zone Urbane di Cala d'Oliva e Cala Reale e' consentito introdurre cani esclusivamente nelle aree allestite, individuate allo scopo con apposito provvedimento dell'Ente Parco.
4. Per l'utilizzo delle aree allestite di cui al comma 3 vigono le seguenti regole:
a) i cani devono essere in possesso dei certificati sanitari da esibire su richiesta agli Enti competenti e al personale dell'Ente Parco;
b) i cani devono essere portati sempre al guinzaglio;
c) il proprietario deve sempre essere munito di appositi sistemi di raccolta degli escrementi.
5. E' vietato il transito con cani, gatti e altri animali da compagnia su strade di collegamento tra un'area urbana e l'altra.
6. Non sono soggetti alle restrizioni di cui ai commi precedenti:
a) i cani utilizzati nelle operazioni di soccorso;
b) i cani guida per i non vedenti e di accompagnamento per i diversamente abili;
c) i cani al seguito delle mandrie e delle greggi autorizzate al pascolo, in regola con le norme sanitarie e controllati dal conduttore, previa autorizzazione dell'Ente Parco;
d) i cani utilizzati per motivi scientifici e per il recupero di animali feriti, previa autorizzazione dell'Ente Parco.
7. L'Ente Parco, per particolari esigenze di tutela del territorio, puo' limitare o sospendere l'ingresso di cani, gatti e altri animali da compagnia nelle zone predefinite, dandone preventiva ed adeguata informazione.
c) Determinazione del Direttore n.339del 10 Luglio 2020;
aggiornato al 10/07/2020